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Toscana Legge 27/93

Legge 27/93 - Finalità e Investimenti ammissibili
La legge regionale n. 27/93 promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese in Toscana al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile.

Investimenti ammissibili

- Acquisto di terreni (limitatamente al 10% dell'investimento totale ammissibile per la Misura 1.6.3) o del diritto di superficie;
- acquisto di fabbricati, limitatamente a quelli di nuova costruzione, in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
- costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature; acquisto di brevetti, marchi e software;
- marketing operativo e strategico;
- costo del progetto d'impresa (business plan) in misura non superiore all'1,5% dell'importo degli investimenti sopra riportati. L'importo dell'investimento ammissibile non può essere superiore a 258.228 €, elevabile a 387.342 € per le imprese che presentano il requisito di priorità per la realizzazione di investimenti innovativi.

Sono esclusi dagli investimenti ammissibili:

- cessione di azienda o di rami di azienda; scorte di magazzino;
- automezzi non destinati al trasporto di cose (totalmente esclusi per la Misura 1.6.3);
- beni oggetto di lease back;
- beni usati.

Le imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e dalla Misura 1.6.3 non possono usufruire, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri Enti pubblici.
Legge 27/93 - Beneficiari
Le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in tutti i settori con esclusione delle imprese agricole ed agrituristiche, dei trasporti, della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, che effettuano investimenti in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana. Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie. Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni revenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.

Per le imprese individuali e familiari l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.

Per le società:
- i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Per le società cooperative:
- i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
- I soggetti indicati sopra non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 27/93. I requisiti previsti dalla L.R. 27/93 devono permanere per tutta la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing. Il requisito anagrafico deve essere rispettato in caso di variazione dei legali rappresentanti o della compagine sociale.

Le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie. La data di costituzione coincide:
- per le imprese individuali con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per le società di persone con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- per le società di capitali con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sono prioritarie le domande delle imprese individuali nelle quali il titolare sia di sesso femminile, nonché delle società nelle quali siano di sesso femminile i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 50% del capitale sociale, nonché le domande delle imprese per le quali almeno il 50% dell'investimento ammissibile è costituito dai beni di cui all'art. 5 della L.317/91 con esclusione delle licenze e della formazione del personale. Le priorità comportano un'anticipazione convenzionale di 60 giorni della data di completamento della documentazione e non sono cumulabili.
Legge 27/93 - Agevolazioni Finaziarie
Alle imprese aventi i requisiti viene concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi o in conto canoni pari ad 1 punto, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento ammissibili. Il contributo in conto interessi o in conto canoni viene erogato in forma attualizzata.

N.B. Per le imprese localizzate nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani, può essere fatta richiesta di ulteriore abbattimento del tasso di interesse sulla base di quanto previsto dalla L.R. 95/96 e dalla delibera del C.R. n. 28 del 13.2.2002 - Fondo denominato "ALTO". Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre allegare il modello di domanda relativo all'attivazione del fondo "Alto" prelevabile da questo sito nel capitolo Agevolazioni di credito, provvedimento "ALTO".

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI CUI ALLA MISURA 1.6.3 Doc.UP 2000/2006
Alle imprese che hanno i requisiti previsti dalla L.R. 27/93 e che effettuano l'investimento nelle aree di operatività obiettivo 2 e phasing out e che sono ammesse alle agevolazioni di cui alla L.R. 27/93 viene concesso un contributo in conto capitale aggiuntivo a quello previsto dalla L.R. 27/93 del 25% sull'investimento ammissibile. Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre presentare unitamente alla domanda di cui alla L.R. 27/93 la domanda ai sensi della misura 1.6.3 del Doc.UP 2000/2006 prelevabile da questo sito completa dei relativi allegati.

La durata del finanziamento o del leasing agevolabili non può essere superiore a 10 anni per l'acquisto di terreni o per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati e non superiore a 5 anni per gli altri investimenti.


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